REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI
Titolo I – Disposizioni
generali
Art. 2 –
Ambito e scopo del Regolamento
Art. 3 –
Entrate tributarie comunali
Art.
4 – Agevolazioni tributarie
Titolo II – Accertamento
delle entrate tributarie
Capo I – Gestione delle
Entrate
Art. 7 – Il funzionario responsabile del tributo
Capo II – Denunce e
controlli
Art. 8 – Dichiarazione tributaria
Art. 9 –
Attività di controllo
Art.
10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Capo III – Procedimento di
accertamento
Art.
11 – Avviso di accertamento
Art.
12 – Notificazione degli atti
Capo IV – Contenzioso e
strumenti deflattivi
Titolo III – Riscossione e
rimborsi
Art. 16 – Sospensione e dilazione del
versamento
Art. 18 – Limiti di esenzione per versamenti e
rimborsi
Art. 19 – Cause di non punibilità
Titolo IV – Sanzioni
Art.
20 – Criteri di graduazione
Titolo V – Norme
transitorie e finali
Art. 21 – Disposizioni transitorie
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
a) per “accertamento”,
il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti,
situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria,
compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che
si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito
avviso;
b) per
“accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti
passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui
alla precedente lettera a);
c) per
“agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o
dal regolamento;
d) per
“dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a
presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per
“regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie
comunali;
f) per
“tributo”, l’imposta , la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente
natura tributaria.
1.
Il Regolamento adottato nell’ambito della potestà
regolamentare disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune
impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di
competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento,
anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2.
Le norme del Regolamento sono finalizzate a
garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del
tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e
trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il
contribuente.
3.
il contribuente può rivolgersi all’ufficio
tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni,
chiarimenti, interpretazioni normative e regolamenti, come previsto
dall’istituto dell’interpello.
4.
Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito
regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente
Regolamento, continuano ad essere applicate.
5.
Per quanto attiene alla individuazione ed alla
definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla
determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si
applicano le relative disposizioni legislative.
1.
Costituiscono entrate tributarie comunali,
disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse,
diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal
Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a
legge futura.
2.
La istituzione del canone per l’installazione di
mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità.
1. Per l’applicazione delle agevolazioni
tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in
materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi
statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, le
quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si
intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di
regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell’ipotesi in
cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3.
A decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni
non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS sono esonerate dal pagamento di tutti
i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L’esenzione è
concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale
dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione
nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze,
ed ha decorrenza dalla data di presentazione dalla richiesta suddetta. Non si
fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a
ruolo.
4.
Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della
agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione
comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in
luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla
presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad
autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione
dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della
agevolazione.
1. Il
Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie
nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2.
All’adeguamento delle misure delle aliquote e
tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri
prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da
allegare al progetto di bilancio.
3.
La deliberazione concernente la determinazione delle
aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o
comunque stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione.
4.
In caso di mancata adozione della deliberazione nel
termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e
tariffe approvate o applicate per l’anno precedente.
TITOLO
II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo
I – GESTIONE DELLE ENTRATE
1.
Si privilegia la forma diretta di gestione del
tributo. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa,
prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Comune deve
valutare la possibilità della gestione associata.
2.
Per l’affidamento della gestione a terzi e al fine
di favorire l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il
Comune può procedere mediante gara ad evidenza pubblica invitando soltanto i
concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei
requisiti tecnico – economici; tali soggetti sono obbligati alla iscrizione
dell’apposito albo.
1.
Il Sindaco nomina il responsabile del Servizio
Tributi, designando un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità
e per la competenza e l’esperienza acquisite.
2.
In particolare, il dipendente designato responsabile
del tributo:
a)
cura tutte le operazioni utili all’acquisizione
dell’entrata tributaria, comprese le attività
di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione
delle sanzioni;
b)
sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di
accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune
verso l’esterno;
c)
appone il visto di esecutività sui ruoli di
riscossione anche coattiva;
d)
dispone i rimborsi;
e)
cura il contenzioso come disposto dall’articolo 13
del presente regolamento;
f)
all’occorrenza, esercita il potere di autotutela,
così come disciplinato dall’articolo 14;
g)
in caso di gestione del tributo affidata a terzi,
verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’ affidatario, con
particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel
capitolato d’appalto;
h)
compie ogni altra attività comunque disposta dalla
legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3.
Il responsabile dell’area coordina le attivita’ del
responsabile e sostituisce il responsabile del servizio medesimo in caso di sua
assenza o impedimento.
1.
Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve
presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e
nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2.
La dichiarazione, anche se non redatta sul modello
prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile
qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di
dichiarazione ufficiale.
3.
In caso di
presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il
funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla
sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato
adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli
effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione
la dichiarazione spetta al rappresentante
legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l’amministrazione anche di
fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
1.
L’ufficio comunale provvede al controllo dei
versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che
competono al contribuente per legge o regolamento.
2.
Spetta al Responsabile del Servizio Tributi
identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli
tributi. Detta prerogativa non esime l’obbligo in capo al responsabile del
tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3.
Ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario
del Comune e per incentivarne l’attività, secondo quanto previsto dalla legge e
nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, la Giunta Comunale può
attribuire compensi speciali al personale addetto all’ufficio medesimo,
rapportati ai risultati raggiunti nell’esecuzione dei programmi affidati,
ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti/obiettivo,
nonché all’ammontare dell’evasione recuperata.
1.
Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di
atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio Tributario nell’esercizio
dell’attività di accertamento tributario.
2.
In particolare, i soggetti, privati o pubblici che
gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di
rilascio di autorizzazione o concessioni edilizie, di certificati di
abitabilità o di agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree
pubbliche o per installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto
che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione
sistematica all’ufficio tributario, mediante l’impiego preferenziale di
modalità di comunicazione informatizzata.
3.
Dell’eventuale persistente ritardo significativo o
mancato adempimento il Responsabile del Servizio tributi informa il
Responsabile dell’Area ed il Segretario comunale.
1.
Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
a)
provvede a correggere gli errori materiali e di
calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente
in sede di dichiarazione o di versamento;
b)
procede alla rettifica della dichiarazione nel caso
di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c)
provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di
omessa presentazione della dichiarazione;
d)
recupera l’omesso o parziale versamento del tributo;
e)
applica le sanzioni collegate al tributo di
accertamento.
2.
L’avviso di accertamento deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce il tributo. Ai fini dell’imposta Comunale
sulla pubblicità, e dei diritti sulle p.a., il termine è di anni 3
3.
Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col
contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale
elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell’istituto dell’accertamento con
adesione; il contribuente può in ogni momento rivolgersi all’Ufficio Tributi
per chiarimenti in ordine all’accertamento notificato o alla posizione
tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione
tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
4.
Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il
potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti
di imposizione verificatesi anteriormente all’abrogazione.
1.
Se il contribuente è presente di persona presso i
locali dell’ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti,
oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del
medesimo, da parte di persona addetta all’ufficio.
Capo IV – CONTENZIOSO E
STRUMENTI DEFLATTIVI
1.
Ai fini di una più efficace ed incisiva azione
difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune, fermo restando
l’autonoma gestione del contenzioso, favorisce, riconoscendone l’utilità, la
gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni
mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla
quale potrà attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.
2.
Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della
Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e,
previo parere del responsabile, compiere gli atti che comportino la
disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo
esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale proporre
appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3.
Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco,
anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può
delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la
necessaria assistenza.
4.
E’ compito del responsabile del tributo, anche in
caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso,
operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini
processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5.
Per le controversie tributarie, che rivestono
importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza
economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista
esterno.
1.
Il responsabile del servizio, previo parere del
Responsabile dell’area, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche
senza istanza di parte, può procedere all’annullamento, o alla revoca totale o
parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
2.
Il provvedimento di annullamento o di revoca va
comunicato al destinatario dell’atto. L’ufficio è tenuto a provvedere al
rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
3.
In pendenza di giudizio, l’annullamento del
provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in
materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a
raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l’ammontare delle spese di
giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame
emerga la inopportunità di continuare la lite, il responsabile, previo parere
del Responsabile dell’area dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune
ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte
contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al
Sindaco per la desistenza dal contenzioso.
4.
In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia
definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile
dell’area, può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità
dell’atto.
5.
Non è consentito l’annullamento o la revoca
d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato,
favorevole al Comune.
1.
Le modalità di riscossione delle entrate tributarie
sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in
cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate
le norme di legge.
2.
In ogni caso, l’obbligazione si intende assolta il
giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento
all’incaricato della riscossione.
3.
L’ufficio comunale tributario cura la riscossione
coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo
regolamento prevede l’utilizzo della procedura tramite il concessionario. In
tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte
dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette.
4.
Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate
comunali è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto riepilogativo dal
funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione.
5.
I ruoli ed i riepiloghi relativi, in originale, con
il visto di esecutorietà, dopo il periodo di pubblicazione obbligatorio,
vengono consegnati, nel rispetto dei termini di legge, dal Servizio Tributi al
Concessionario del Servizio delle riscossioni. Questi redige il verbale di
consegna e ne rilascia una copia al Servizio Tributi che provvede a
pubblicarlo.
1.
Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini
ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o
differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da
gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione
medesima.
2.
Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile
eccezionalmente, consentire, previo parere del Funzionario Responsabile o per
atto di organizzazione del medesimo, su richiesta dell’interessato in
comprovate difficoltà di ordine economico il pagamento dilazionato dei
medesimi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore
decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
1.
Il contribuente può richiedere il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
2.
La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve
essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento
della somma della quale si chiede la restituzione.
3.
Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della
medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di
accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle
somme da rimborsare decorrono dal giorno dell’avvenuto pagamento.
1.
In considerazione delle attività istruttorie e di
accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla
riscossione del tributo e della sanzione nonché degli oneri di riscossione, il
relativo versamento è dovuto qualora l’ammontare è pari a £. 10.000 o
superiore.
2.
Analogamente non si procede al rimborso di somme
complessivamente di importo inferiore a £. 10.000.
1.
E’ esclusa la punibilità per le violazioni di
carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è
stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2.
Qualora gli errori relativi all’applicazione del
tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di
verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all’irrogazione
delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo
risultante.
1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni
stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, vengono
confermati i criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative
tributarie approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.06.1998, avente valore
regolamentare:
a)
applicazione della sanzione nella misura intermedia
tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione
della dichiarazione o denuncia;
b.
applicazione della sanzione del minimo previsto
dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
c.
applicazione della sanzione del minimo
stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla
determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
d.
applicazione della sanzione del minimo in
caso di mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro
mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento
a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
2. L’omesso, tardivo, insufficiente pagamento è punito con la sanzione
del 30% sugli importi non versati. Entro un mese dalla scadenza può essere
versato spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione
ridotta al 10%.
3. Il contribuente
può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo
pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4
della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le
competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del
ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso
di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.
4. L'irrogazione
di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti
commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di
sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
5. Sono fatte sempre salve
eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti da
vigenti leggi e/o regolamenti.
6. In caso di perdurante morosità, a seguito di avviso di accertamento, (art.1
comma a) le somme verranno iscritte a ruolo coattivo, ai sensi del D.P.R.
43/88, previa formale messa in mora del debitore.
1.
Le norme di cui all’articolo 13 del presente
Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a
decorrere dall’1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
2.
E’ abrogato ogni altra norma regolamentare non
compatibile con quelle del presente regolamento.
3.
Il presente regolamento, una volta esecutivo è
pubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il
primo gennaio 1999.
4.
Il presente regolamento recepisce ogni disposizione
legislativa in ordine all’introduzione della moneta unica come previsto nel POA
(Piano di Adozione dell’EURO nella Pubblica Amministrazione).