REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE
TITOLO 1 ‑ DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.
Capo 1 ‑ Principi
generali.
Art. 1 ‑ Oggetto del
regolamento.
I. Il presente regolamento disciplina l’occupazione
del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di
Decollatura, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di
legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n.
446.
Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.
I.
Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si
intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e
al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico,
nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro
abitato individuato a norma del Codice della Strada.
Art. 3 ‑ Autorizzazione e
concessione di occupazione.
1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo
pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio,
nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica
autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune,
su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.10 del
presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla
preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte
dell'interessato.
Detta
comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per
iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio
dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per
motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o
regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie,
in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
Art. 4 ‑ Occupazioni di
urgenza.
I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando
si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun
indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale
comunicazione, anche verbale, all'Ufficio di Polizia Municipale, che indicherà
eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di
sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto
dal successivo art.24. Per quanto concerne le misure da adottare per la
circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Art. 5 ‑ Domanda di
occupazione.
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio
comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti
il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico
passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in
carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al
rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La
domanda deve contenere:
a)
l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice
fiscale del richiedente;
b) L’ubicazione esatta del tratto di area o spazio
pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i
motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende
eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti
prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte
le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se
richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti
tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale
documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i
documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della
domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee
occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario
dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della
dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
Art. 6 ‑ Rilascio
dell'atto di concessione o di autorizzazione.
1. L'Ufficio di Polizia Municipale, accertata la
sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un
provvedimento positivo, e previa acquisizione del parere di competenza
dell'Ufficio Tecnico, nonché la
determinazione del canone da pagare a cura dell’Ufficio Tributi, rilascia
l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In
esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è
consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la
concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto
concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della
richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione
s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap.
II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi
di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od
autorizzazione.
3. La
concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, fatta salva la durata massima di anni
29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
b)
senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c)
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle
opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal
competente Settore Strade;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove
prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le
quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni
responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e
contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione ‑
qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga ‑ il
concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori
occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in
pristino dei suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione
Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo,
riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice
della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta
salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e
successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non
creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al
rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei
confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed
extratributario, attestati dall’Ufficio Tributi, ovvero la sussistenza di liti
pendenti con la Civica Amministrazione.
8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione
o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del
provvedimento negativo.
Art. 7 ‑ Durata
dell'occupazione.
1. Le
occupazioni sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le
occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto
di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con
disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente
all'esistenza di manufatti o impianti;
b)
sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non
sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa
dell'area.
c)
sono ricorrenti le occupazioni attuate in occasione di mercati settimanali e/o
quindicinali, per le quali è prevista l'emissione di apposita convenzione
a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale,
interessato alla riscossione del canone. Le convenzioni già in atto per
la ex TOSAP restano valide ai fini dell’applicazione del canone occupazione
spazi ed aree pubbliche (COSAP) secondo le prescrizioni del presente
regolamento, comprese le tariffe.
Capo Il ‑ Prescrizioni
tecniche.
Art. 8 ‑ Rimozione dei
materiali relativi ad occupazioni abusivi.
1. Fatta salva ogni
diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni
di cui all'art. 30 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti
dall’articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni,
anche abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative
infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai
responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle
relative spese nonché di quelle di custodia.
Art. 9 ‑ Autorizzazione
ai lavori.
1. Quando ai fini dell'occupazione sono
previsti lavori che comportano la manomissione dei suolo pubblico,
l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla
titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.
Art. 10 ‑Occupazioni
occasionali.
1.
Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale
aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri
in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi
(m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative,
non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di
occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per
lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata
superiore a 2 giorni ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) del presente
regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, come previsto dal
precedente art. 3
Art. 11 ‑ Obblighi del
concessionario.
1. Le
concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo
pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il
concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla
vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico
o copia autentica degli stessi.
3.
E' fatto obbligo al concessionario di
mantenere e lasciare in condizione di
ordine e pulizia il suolo che occupa.
4.
Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione
esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dalla Polizia
Municipale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie
spese.
Art. 12 ‑ Decadenza della
concessione o dell'autorizzazione.
1. Sono cause della decadenza
della concessione o dell’autorizzazione:
a) Le
reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa,
delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la
violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di
occupazione del suolo;
c)
l'uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con
le norme ed i regolamenti vigenti;
d) il
mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di
altri eventuali oneri a carico del concessionario.
e) la ripetuta inosservanza dell’obbligo di
mantenere e lasciare in condizione di ordine e pulizia il suolo
che occupa.
2. La
casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura
commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del
regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.
Art. 13 ‑ Revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di
suolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse; la
concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei
pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E'
comunque dovuta la restituzione ‑ senza interessi ‑ del canone
pagato in anticipo.
Art. 14 ‑ Rinnovo della
concessione o dell'autorizzazione.
1. I
provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla
scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda
necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare
dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2
giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la
quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei
termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un
anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 31, del
presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova
concessione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione
già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce
causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
Capo III ‑ Tipologie
di occupazione.
Art. 15 ‑ Occupazione di
spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili
telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc.,
nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per
collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi
ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni
relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di
queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei
loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
Art. 16 - Occupazioni con impianti a rete
1.Le
occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle
realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone
e’ determinato forfettariamente sulla base delle utenze in atto nel territorio
comunale con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, incluse le utenze
iniziate o cessate nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalla loro
durata, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire un milione.
2. La medesima misura minima di lire 1.000.000 e’
dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuato per
l’esercizio di attività strumentali ai
pubblici servizi.
Art. 17 ‑ Occupazioni con
griglie ed intercapedini.
2. Le occupazioni del suolo realizzate mediante
griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.
Art. 18 ‑ Passi
carrabili.
1. La disciplina per l'apertura di un passo
carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti
disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del
suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così
come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di
passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area
antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che
altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero
alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata,
vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili ‑ in forza della
concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile ‑ al titolare degli
stessi che è, quindi, tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro
del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso
pubblico dell'area antistante.
Art. 19 ‑ Mestieri
girovaghi ed artistici.
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed
artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi
pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività
senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
Art. 20 ‑ Banchetti per
raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.
1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti
per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di
lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono
subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione
dell'occupazione al Comune.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai
banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque
essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al
nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione
per motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o
regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano
necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.
Art. 21 ‑ Concessioni di
suolo pubblico per l'esercizio del commercio.
1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici,
nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio
pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi,
tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva
concessione dei Comune.
2.
Installazione di tavolini, esposizione di merci e manifestazioni varie.
a) Le istanze per ottenere il rilascio delle
concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 10
giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della
domanda.
b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione
di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti
norme regolamentari
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni
fieristiche.
Si
applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le
disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.
4. Commercio itinerante.
Coloro
che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è
ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a
consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso
di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per
più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno
intercorrere almeno 500 metri.
Per
quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree
pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia.
5. Commercio in sede fissa.
Per
la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre
strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai
vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante.
Si
applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e
regolamentari specifiche.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee,
ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza
delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaría, il
rispetto del verde e la tutela dei luoghi.
8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare
l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le
caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od
autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché
di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla
completa estinzione del relativo debito.
Art. 22 ‑ Affissioni e
pubblicità.
1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il
Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei
confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni
all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai
vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell’Imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 23 ‑ Distributori di
carburanti.
1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti
di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia.
Art. 24 ‑ Occupazioni per
attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).
1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente
Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento
della concessione per le attività edilizie, viene stabilito che, in caso di
occupazione d’urgenza al sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le
fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la
pratica con il pagamento del canone, entro il giorno successivo alla
comunicazione iniziale.
Art. 25 ‑ Norma di
rinvio.
I.
Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e
specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.
TITOLOII – CANONE DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.
Capo 1 – Principi generali
Art. 26 – Istituzione del
canone.
1. Il Comune di Decollatura, avvalendosi della facoltà di
cui all'art3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto
disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999
l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di
concessione o autorizzazione.
Art. 27 – Criteri di
imposizione.
1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo
pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del
presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo
ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in
relazione ai giorni, in base a tariffa.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza
dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio
comunale è suddiviso in n. 2 categorie
cui vanno riferite le singole strade. L’elenco della predetta classificazione è
riportato in allegato "sub.
B." quale parte integrante del presente regolamento. La misura della
tariffa è graduata, a seconda della categoria di appartenenza..
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie
espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro
quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura
superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura e ubicate
sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al
metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati
(1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in
ragione del dieci per cento (10%).
Art. 28 ‑ Pagamento del
canone.
1. Per le occupazioni permanenti il canone deve
essere pagato al rilascio della concessione ed è commisurato al tempo
intercorrente tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate
anticipatamente e in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, a
valere per l’anno successivo.
Per il 1999 la scadenza del pagamento del canone e’ fissata
al 31.01.1999.
2. Per le occupazioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio
della concessione, e, comunque, prima dell'effettiva occupazione di suolo
pubblico. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati senza
convenzione, nonchè per le fiere, il pagamento del canone va attestato mediante
consegna di copia dell’avvenuto versamento, alla Polizia Municipale prima
dell’occupazione. In mancanza verra’ vietata l’occupazione.
3. Per le occupazioni " ricorrenti" con
convenzione il canone deve essere pagato anticipatamente e in unica soluzione
entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo. La
convenzione da diritto alla conservazione del posto occupato.
Per
il 1999 la scadenza del pagamento del canone e’ fissata al 31.01.1999.
4. Per le modalità di pagamento
valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite
dall’apposito regolamento; tutti i pagamenti vanno eseguiti a mezzo versamento
su conto corrente postale n. 12390886 intestato a: "Comune di Decollatura
- Servizio Tesoreria”.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di
versamento verrà applicato l'interesse moratorio ‑ per frazione di mese ‑
pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o
frazione di mese di ritardo.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso
d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è
comunque tenuto a presentare richiesta di voltura della Concessione di
occupazione originaria con la quale se ne assume gli oneri fino alla sua
scadenza
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può
essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento, a fronte di una revoca di concessione, sono
dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile.
Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
8.
L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori
con importo minimo di lire 5.000.
Art. 29 ‑ Esenzioni.
I. Sono esenti dal canone le
seguenti tipologie di occupazione:
a)
occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose,
assistenziali, celebrative e del tempo libero.
b)
commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è
consentita la vendita.
c)
occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in
occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
d)
occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno
per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti
infissi, pareti, coperture di durata non superiore due giorni;
e)
occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o
effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non
siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori
facilmente movibili;
f)
occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.:
potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata
non superiore alle sei ore;
g)
tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 10;
h) esercizio dì mestieri girovaghi ed artistici
(suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di
somministrazione e di durata non superiore a giorni due. Le occupazioni
temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti fino alla durata di giorni
sette.
i) occupazioni realizzate per favorire i portatori
di handicap in genere;
j)
occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
k)
occupazioni effettuate con balconi, verande, bow‑window e simili infissi
di carattere stabile
l)
occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade
statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del
centro abitato ai sensi del vigente
Codice della Strada;
m)
occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
n)
occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi;
q)
occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario
non ecceda Lire.1.000;
r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere
pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi
per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.
87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate
degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano
la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene
di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
t) le
occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico
di linea in concessione e di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al
trasporto pubblico (taxi);
v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi
pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione
medesima;
w)
occupazioni di aree cimiteriali;
x) le
parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di
legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita
normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il
carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione
organizzativa di privati;
z) occupazioni per le quali viene autonomamente
corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e
stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati ‑ mercati
coperti ‑impianti pubblicitari, etc.).
Art. 30 ‑ Sanzioni.
Per quanto concerne le sanzioni si rinvia ai criteri
applicativi approvati con deliberazione del C. C. n. 9 del 17.06.1998 ai sensi
delle vigenti disposizioni normative in materia.
VIOLAZIONI
a) omessa
presentazione della denuncia;
b) denuncia
infedele;
c) errori od omissioni presenti nella
denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della
tassa (c.d. errori formali).
SANZIONI
a) 150
% della tassa dovuta con minimo di L. 100.000;
b) 50%
della maggiore tassa dovuta;
c) L.
100.000.
1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è
punito con la sanzione del 30% sull'importo dei canoni. Entro un mese dalla
scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento
operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.
2. Il concessionario può definire in via agevolata
la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in
alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali.
E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un
abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di
denuncia non oltre un mese dalla scadenza.
3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto
delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali
azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per
ulteriori violazioni al presente regolamento.
4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori
azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti
da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del
canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al
versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del
debitore.
Art.
31 ‑ Diritto di interpello.
1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al
Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche
richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni
applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente
regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze
previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata,
rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all' interpello,
non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del
contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non
abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
Capo
Il ‑ Determinazioni delle tariffe del canone. Allegato
sub "a”
Art. 32 ‑ Tariffe delle
occupazioni permanenti.
TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: TARIFFE:
PARTE
PRIMA: OCCUPAZIONI PERMANENTI (*)
1.
Occupazioni del suolo: a) prima
categoria 40.000 £/mq
b)
seconda categoria 30.000 £/mq
2.
Occupazioni del soprassuolo a) prima
categoria 40.000 £/ml
b)
seconda categoria 30.000 £/ml
3.
Occupazioni del sottosuolo a) prima
categoria 40.000 £/ml
b)
seconda categoria 30.000 £/ml
4.
Occupazioni con impianti a rete
(anche tra soggetti privati) £. 1.250 per utente
5.
Passi carrabili a)
prima categoria 20.000 per uno
b)
seconda categoria 15.000 per uno
6)
Altre occupazioni a)
prima categoria 30.000 £/mq o ml
b)
seconda categoria 15.000 £/mq o ml
(*)
Tariffe annuali
PARTE
SECONDA: OCCUPAZIONI TEMPORANEE (*)
1.
Occupazioni del suolo: a) prima
categoria 3.000 £/mq
b)
seconda categoria 1.000 £/mq
2.
Occupazioni del soprassuolo a) prima
categoria 3.000 £/ml
b)
seconda categoria 1.000 £/ml
3.
Occupazioni del sottosuolo a)
prima categoria 3.000 £/ml
b)
seconda categoria 1.000 £/ml
4.
Occupazioni in mercati situati su
strade
piazze ed altri spazi ed aree
pubbliche
sottratte all’uso dei pedoni
e
dei veicoli: a) con
convenzione 150 £/mq (per 24
mercati)
b) senza “ 350
£/mq a mercato
5)
Occupazioni fiera 20/21/settembre e
fiera
10/11 novembre 1.100
£/mq a fiera
5.
Occupazioni attivita’ edilizia a) prima
categoria 1.000 £/mq
b)
seconda categoria 500 £/mq
6)
Altre occupazioni a)
prima categoria 2.000 £/mq o ml
b)
seconda categoria 1.000 £/mq o ml
(*)
Tariffe per 24 ore escluso mercati e fiere.
allegato sub "b”
Ai
fini dell’applicazione delle tariffe e delle norme previste nel presente
regolamento le sottoelencate vie e piazze sono considerate di
PRIMA
CATEGORIA:
Largo
Campo Sportivo, Piazza Dante, Piazza della Vittoria (compresi tutti gli
accessi), Piazza G. Perri, Piazza G. Verdi, Via Carducci, Via Cianflone, Via G.
D’Annunzio, Via G. Marconi, Via Gorizia, Via Stazione, I, Via Risorgimento, Via
Roma, Via Umberto I, Via Variante Passaggio, Via V. Veneto.
Tutte
la altre vie, piazze e aree comunali non comprese sono, agli stessi fini, di
SECONDA CATEGORIA:
Capo III ‑ Prescrizioni
finali.
Art. 33 ‑ Norme
finali
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di legge vigenti e si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere
normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
2.
E’ abrogato ogni altra norma regolamentare non
compatibile con quelle del presente regolamento.
3.
Il presente regolamento, una volta esecutivo è
pubblicato all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
4.
Il presente regolamento recepisce ogni disposizione
legislativa in ordine all’introduzione della moneta unica come previsto nel POA
(Piano di Adozione dell’EURO nella Pubblica Amministrazione).
Art. 34 ‑ Vigenza del
regolamento.
1. Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.