TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 –
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Art. 2 –
Area di pertinenza del fabbricato
Art. 3 –
Area fabbricabile
Art. 4 –
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 5 –
Qualifica di coltivatore diretto
Art. 6 –
Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 7 –
Fabbricato parzialmente costruito
Titolo II – Dichiarazione/denuncia, accertamento e
controlli
Art. 8 –
Dichiarazione di denuncia
Art. 9 –
Attività di controllo
Art. 10 –
Accertamento
Titolo III – Versamenti e rimborsi
Art. 11 – Versamenti e riscossione
Titolo IV – Agevolazioni ed esenzioni
Art. 12 – Detrazioni e riduzioni
Art. 13 – Abitazione principale
Art. 14 – Immobili posseduti dallo Stato e da Enti
territoriali
Art. 15 – Immobili posseduti da enti non commerciali
Art. 16 – Pertinenze dell’abitazione
Art. 17 – Fabbricati inagibili o inabitabili
Titolo V – Disposizioni finali e transitorie
Art. 18 – Entrata in vigore
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 – Ambito di
applicazione e scopo del Regolamento
1.
Il
presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dalla legge
disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.;
2.
Per
quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di
legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare.
Articolo 2 – Area di
pertinenza del fabbricato
1.
Per
area costituente pertinenza di fabbricato, s’intende l’area che nel catasto dei
fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2.
L’area
di cui al comma 1, se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione per la parte
eccedente la superficie necessaria alla costruzione del fabbricato in base agli
indici vigenti.
Articolo 3 – Area
fabbricabile
Per la sussistenza della
edificabilità dell’area, è sufficiente la sola previsione di tale
caratteristica nel piano urbanistico, definitivamente approvato ed esecutivo a
tutti gli effetti.
Articolo 4 – Determinazione
del valore delle aree fabbricabili
1.
Allo
scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale
determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo,
può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i
responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed
eventuali competenti esterni anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta
ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2.
Fermo
restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore , nel caso
in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà
approvata con atto separato della Giunta Comunale
3.
Qualora
il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente
alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
4.
In
deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo
abbia dichiarato o sia stato definito a fini comunque fiscali per lo stesso
anno d’imposta il valore dell’area in misura superiore del 30% rispetto a
quello dichiarato ai fini dell’imposta comunale, tale valore costituirà base
imponibile a decorrere dal primo Gennaio dell’anno d’imposta successivo,
semprechè le caratteristiche dell’area, nel frattempo, non abbiano subito
modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
Articolo 5 – Qualifica di
coltivatore diretto
1.
Ai
fini di quanto disposto dalla normativa in materia la qualifica di coltivatore
diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata
dalla iscrizione negli appositi elenchi con assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia.
2.
Il
pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il
quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della
sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa
attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini
richiamati nel comma 1.
3.
In
ogni caso il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito
complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il
volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.
Articolo 6 – Fabbricati di
interesse storico e artistico
Per la determinazione della
base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico qualora
l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani
di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e
la misura convenzionale di un vano medio
abitativo, che si assume pari a mq. 14, e, per la quantificazione del relativo
valore la rendita, così risultante, va moltiplicata per il coefficiente di
legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria
catastale d’appartenenza.
Articolo 7 – Fabbricato
parzialmente costruito
In caso di fabbricato in
corso di costruzione, l’imposta è applicata sul valore (determinato con i
criteri indicati all’art. 4) dell’area su cui insiste il fabbricato stesso. Nel
momento in cui viene comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato,
e’ assoggettato all’imposta come fabbricato.
In caso di fabbricato in
corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine
lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale
parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di
cui sopra.
Conseguentemente, la
superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione ai fini
impositivi è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie
utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la
superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come
fabbricato.
TITOLO II –
DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Articolo 8 – Dichiarazione e
denuncia
I soggetti passivi devono
dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente
intervenute.
Articolo 9 – Attività di
controllo
1.
Per
l’attività di controllo di cui all’articolo 9 del regolamento generale delle
entrate tributarie, la Giunta Comunale, con l’ausilio del funzionario
responsabile del tributo, cura il potenziamento dell’attività medesima, anche
mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con
altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
2.
Nel
determinare il programma selettivo dell’attività di controllo di cui ai commi 2
e 3 del precitato articolo 9 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene
conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di
immobili.
Articolo 10 – Accertamento
1.
Per
l’accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall’articolo 13
del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Pertanto, anche
alla correzione degli errori materiali e di calcolo incidenti sulla
determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione
o di versamento, si provvede mediante motivato avviso di accertamento.
2.
Quanto
disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all’attività
di controllo relativa ai periodi d’imposta pregressi.
TITOLO III – VERSAMENTI E
RIMBORSI
Articolo 11 – Aliquote e
Riscossione
1.
Il
Consiglio Comunale approva le aliquote ai fini dell’approvazione del Bilancio.
2.
Il
versamento, in autotassazione o a seguito di accertamento d’ufficio
(dichiarazione infedele, omessa, presentata in ritardo, omesso pagamento) sarà
effettuato tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del
Comune, servizio ICI.
3.
L’imposta
è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il
possesso. Non saranno sanzionati tuttavia, i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto dell’altro (anche qualora la dichiarazione
presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità
dell’imposta relativa all’immobile condiviso, semprechè ne dia comunicazione
scritta al Comune entro l’anno in cui viene effettuato il versamento o entro un
anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4.
La
norma del comma 2 precedente, si applica anche per versamenti effettuati con
riferimento a periodi di imposta pregressi.
5.
Si
considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a) i versamenti tempestivamente
eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima
che la violazione sia contestata, b) i versamenti effettuati a Concessionario
competente e da questo accreditati ad altro Comune.
6.
Per
la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte
del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l’imposta dovrà
comunque essere pagata da una delle parti.
TITOLO IV – AGEVOLAZIONI ED
ESENZIONI
Articolo 12 – Detrazioni e
riduzioni
1.
Spetta
al Consiglio Comunale deliberare, con atto di determinazione dell’aliquota, le
detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali
maggiori riduzioni d’imposta) relative all’abitazione principale.
2.
Per
effetto della unicità dell’atto di cui al comma 1, se la legge concede per un
determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l’aliquota
d’imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della
determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.
Articolo 13 – Abitazione
principale
1.
In
aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per
espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita
a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato
dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel
territorio del Comune a titolo di proprietà o di usuffrutto da cittadino
italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non
risulti locale), ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta,
sono equiparate all’abitazione principale se non diversamente disposto con
deliberazione del Consiglio Comunale:
a)
l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)
due
o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e
dai suoi familiari, a condizione che a richiesta del Comune venga comprovato
che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della
unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione
all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
2. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante denuncia ICI con indicazione delle relative motivazioni.
Articolo 14 – Immobili
posseduti dallo Stato e da Enti territoriali
Gli immobili posseduti, a
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario
finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni,
dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle
Aziende unità sanitarie locali, sono esenti anche se non destinati a compiti istituzionali.
Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune,
l’esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione di reciprocità.
Articolo 15 – Immobili
posseduti da enti non commerciali
Si applica l’esenzione agli
immobili utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente stesso, a titolo di proprietà o
di diritto reale di godimento o in qualità di locatorio finanziario.
Articolo 16 – Pertinenze
dell’abitazione
1.
Agli
effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le
pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritte in catasto.
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto
reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della
abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
2.
Ai
fini di cui al comma 1 sono considerate pertinenze le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad
una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7 destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione
principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
3.
Resta
fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate a
ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n° 504/1992, ivi compresa
la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri
previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la
detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per
questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre
dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione
che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Articolo 17 – Fabbricati
inagibili o inabitabili
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso dovrà essere presentata dichiarazione ICI relativa all’anno in cui si applica la riduzione.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità pùo essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante perizia tecnica da parte del proprio ufficio tecnico o professionista esterno, sempre con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla
data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o
ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data
in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata
all’Ufficio Tributario.
TITOLO V – DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18 – Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il primo Gennaio 1999.